La Direttiva Euratom 59/2013

Entra in vigore il 27 agosto 2020 il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 di recepimento direttiva 59/2013/Euratom dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre N. 117/2019” . Il Decreto introduce in Italia importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.

Vediamone alcuni

Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.
 
La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

Una importante novità introdotta dal decreto è rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta
ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo 230/95 di 150 millisievert /anno è stato ridotto a 20 millisievert/anno.

Col nuovo decreto, la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori esposti è affidata al Medico Autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 134, introduce un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alla nuova previsione. Ciò consente, per i successivi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, al Medico Competente di poter continuare a svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti CAT. B, anche senza l’abilitazione a Medico Autorizzato.

Particolare attenzione anche all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato; A tal proposito viene introdotta una nuova figura professionale Tecnico Esperto in bonifica di radon .

Protezione dall’esposizione gamma dovuta ai materiali da costruzione questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano.
Questa norma si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato quindi
NON ai materiali già in opera: i materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II .

Per ulteriori info, si puo andare sui seguenti siti :

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